006025
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Regione Piemonte

Richiedere una pubblicazione di matrimonio

  • Servizio attivo

Pubblicazione matrimoniale


A chi è rivolto

Chiunque decida di sposarsi e sia libero dal vincolo del matrimonio o da altri impedimenti.

Descrizione

L’atto di pubblicazione matrimoniale deve restare affisso alla porta della Casa Comunale per 8 giorni consecutivi e la celebrazione del matrimonio può avvenire non prima del 4° giorno successivo. La validità della pubblicazione è di 6 mesi, ovvero se non viene celebrato il matrimonio entro tale periodo le stesse si considerano scadute come non avvenute.

Copertura Geografica

Comune di Cabella Ligure

Come fare

Per compilare il verbale di pubblicazione, l’ufficio competente provvede direttamente alla richiesta di tutti i documenti necessari per poter procedere.

Cosa serve

Documenti da presentare

  • Documento d'identità valido;
  • Estratto di nascita
  • Il certificato contestuale di residenza, di cittadinanza e di stato libero;
  • Se uno o se entrambi i futuri sposi hanno cambiato la residenza da meno di un anno è necessario il certificato di precedente residenza

Cosa si ottiene

Matrimonio Civile

Tempi e scadenze

La validità della pubblicazione è di 6 mesi, ovvero se non viene celebrato il matrimonio entro tale periodo le stesse si considerano scadute come non avvenute.

Accedi al servizio

Dopo la celebrazione del matrimonio, si può richiedere all'ufficiale dello stato civile il libretto internazionale di famiglia

Ulteriori informazioni

Altre Informazioni
1) Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dall'affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta;
2) Per le persone divorziate, occorre presentare una copia integrale dell'atto del precedente matrimonio, con l'annotazione della sentenza di divorzio. Tale copia deve essere richiesta agli Uffici dello stato civile del Comune in cui è stato celebrato il precedente matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica;
3) La donna rimasta vedova o divorziata può sposarsi solo dopo che sono trascorsi 300 giorni dalla morte del marito o dal divorzio, salvo che quest'ultimo non sia stato pronunciato per separazione pluriennale o per impotenza del coniuge. La funzione di questo temporaneo divieto di nuove nozze è quella di evitare dubbi sulla paternità di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta. Il divieto viene a cessare con il parto o con l'interruzione di gravidanza. Qualora la donna non fosse incinta, può richiedere l'autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile;
4) I vedovi devono presentare la copia integrale dell'atto di morte del coniuge. Per ottenerla, occorre l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per Comune in cui si è verificato il decesso;
5) Il matrimonio, instaura, automaticamente il regime patrimoniale della cosiddetta "comunione dei beni" tranne se, al momento della celebrazione, si dichiara, innanzi all'ufficiale dello stato civile, di volere la "separazione dei beni". Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50%. Non rientrano in regime di comunione tutti i beni posseduti prima del matrimonio e tutti i beni dei quali si viene in possesso, anche dopo la celebrazione del matrimonio, per successione;
6) Nell'atto di matrimonio viene registrato anche l'eventuale riconoscimento dei figli naturali della coppia che si sposa. Dal giorno del matrimonio, per la legge italiana, questi diventano figli legittimi;
7) Dopo la celebrazione del matrimonio, si può richiedere all'ufficiale dello stato civile il libretto internazionale di famiglia;
8) Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio in un comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta, in carta legale, al Sindaco del comune dove sono state eseguite le pubblicazioni, specificando i motivi addotti a giustificazione del N.O. a contrarre matrimonio in altro Comune.

Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
3) Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
4) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Gestito da:

Ufficio Demografico

Via Martiri della Libertà, 10

Ufficio Demografico

Via Martiri della Libertà, 10

+39 014399430

demografici.cabellaligure@ruparpiemonte.it

pec: cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it

fax: 0143.919700

Pagina aggiornata il 19/06/2024

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