A chi è rivolto
Il servizio, è rivolto a tutti i cittadini del comune
Descrizione
Il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, entrato in vigore il 30 dicembre 2024 ha riorganizzato i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
Come indicato all’art. 6 del Decreto per la realizzazione degli interventi sono stati individuati i seguenti regimi amministrativi:
- attività libera;
- procedura abilitativa semplificata;
- autorizzazione unica.
Gli interventi ammessi in attività libera sono quelli elencati all’allegato A del decreto stesso:
Sezione I – Interventi di nuova realizzazione
1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell’edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;
b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:
-
- inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
-
- inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;
f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l’obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;
i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
m) impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;
p) unità di microcogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
q) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW;
r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q), per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
u) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sezione II – Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:
a) modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che:
-
- nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l’area occupata e comportino una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell’impianto, a prescindere dalla potenza risultante;
- nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell’altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;
- nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
- nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l’integrazione architettonica;
b) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento;
c) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori;
d) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell’impianto esistente. Ai fini della presente lettera:
-
- nel caso di impianti su un’unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell’impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
- nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;
- i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un’altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore all’altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore esistente, il prodotto tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);
- nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
- nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
-
-
- d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
- n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
- d2: diametro nuovi rotori;
- h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato;
-
e) modifiche su impianti idroelettrici esistenti, abilitati o autorizzati senza incremento della portata derivata e senza incremento dell’area occupata dall’impianto e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento;
f) sostituzione di impianti solari termici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purché al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
g) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
h) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW;
i) sostituzione di unità di microcogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007;
l) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW;
m) sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
n) modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all’interno dell’area già occupata dall’impianto che non comportino aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell’altezza dei manufatti superiori al 10 per cento, né incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento;
o) modifiche su elettrolizzatori esistenti, abilitati o autorizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW, purché non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell’altezza dei manufatti superiore al 10 per cento né un incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento;
p) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall’intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.
Qualora gli interventi suddetti insistono sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata. Resta ferma l’osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.
La realizzazione di interventi edilizi costituenti attività libera realizzati in violazione di quanto disposto dall’articolo 7 del D.Lgs. 190/2024 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori.
Con la procedura abilitativa semplificata PAS saranno invece realizzabili i seguenti interventi:
Sezione I – Interventi di nuova costruzione
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell’allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati;
b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell’allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all’allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);»;
f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I dell’allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;
g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l’obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
i) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;
m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione:
-
- inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
- inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;
o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all’interno della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
p) impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
t) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;
u) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;
aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati esclusivamente all’interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all’interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell’impianto di accumulo non comporta l’aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;
bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all’interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati;
cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sezione II – Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:
a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata dall’impianto esistente superiore al 20 per cento;
b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all’interno della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;
g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW;
h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell’area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:
-
- la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
- nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
- l’eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;
n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall’intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.
La presentazione della PAS non comporta da parte dell’Amministrazione Comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa PAS, divenuta efficace nei termini indicati al comma 6, 7 e 8 dell’art. 8 del D.Lgs. 190/2024.
La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della PAS è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori, fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi.
Gli interventi da realizzare con procedimento autorizzatorio unico sono infine quelli elencati all’allegato C del decreto:
Sezione I – Interventi di competenza regionale
1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:
a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;
c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all’interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
e) impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
f) impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
g) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
h) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione:
-
- pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa;
- pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
i) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
l) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
m) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
n) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
o) impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
p) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW;
q) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
r) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;
t) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
u) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell’allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW
v) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
aa) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Sezione II – Interventi di competenza statale
1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a 300 MW;
c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in assetto cogenerativo;
d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
e) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
f) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
g) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
h) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
l) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
m) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
n) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW;
o) impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010;
p) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell’allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;
q) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
r) impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro;
s) elettrolizzatori stand alone, compresi compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di cui agli allegati A e B, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;
t) impianti off-shore a mare;
u) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
z) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi realizzati da dighe di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l’esercizio delle opere e impianti in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi. L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata:
- nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;
- nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.
Copertura Geografica
Comune di CABELLA LIGURE
Come fare
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Cosa serve
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Pagina aggiornata il 21/02/2025