006025
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Regione Piemonte

Richiedere una pubblicazione di matrimonio

  • Servizio attivo

Procedimento con cui viene accertata l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, “pubblicizzando” l’intenzione degli sposi tramite la pubblicazione all’albo pretorio online.


A chi è rivolto

Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:

  • di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
  • non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
  • maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
  • cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.

Descrizione

Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, “pubblicizzando” l’intenzione degli sposi con la pubblicazione all’albo pretorio online. In questo modo chi ne ha interesse ed è a conoscenza di fatti che possano impedire il matrimonio può opporsi alla celebrazione.

Le “pubblicazioni di matrimonio” sono necessarie sia per celebrare le nozze con rito civile che quelle con rito religioso.

Non devono essere effettuate le pubblicazioni di matrimonio solo nel caso in cui i futuri sposi siano stranieri e non residenti in Italia.

Le pubblicazioni di matrimonio restano pubblicate all’albo pretorio online del Comune di residenza 8 giorni consecutivi.

Si può contrarre matrimonio il quarto giorno dalla data di eseguite pubblicazioni fino a 180 gg. dalla stessa data.

L’ufficio di stato civile provvederà a recuperare tutti documenti necessari, eccetto i seguenti:

  • in caso di matrimonio religioso, la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto (tranne che per i seguenti culti: Chiesa valdese, Comunità israelitica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, Assemblea di Dio in Italia, U.C.E.B.I., C.E.L.I.);
  • in caso di sposo e/o sposa stranieri residenti in Italia, la dichiarazione del Consolato o Ambasciata del Paese di origine che nulla osta al matrimonio e contenente specificati in modo chiaro: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, stato civile, residenza, cittadinanza;
  • in caso di parentela o affinità tra i futuri sposi, il decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio;
  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione in caso di gravi e comprovati motivi;
  • in caso di sposo e/o sposa minori, il decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d’età.

Questi documenti devono essere presentati dagli sposi in sede di richiesta di pubblicazione.

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione.

Copertura Geografica

Comune di CABELLA LIGURE

Come fare

E' possibile effettuare la richiesta direttamente online. Sarà successivamente possibile seguire lo stato d'avanzamento della richiesta nella propria area personale.

Cosa serve

Per accedere al servizio, è necessario avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE)
  • Documento d'identità del secondo nubendo/a

Cosa si ottiene

Al termine della verifica dei requisiti, si otterrà un appuntamento per sottoscrivere il verbale di pubblicazione presso l'Ufficio Servizi Demografici.

Tempi e scadenze

Le pubblicazioni restano affisse per otto giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio online dei Comuni di residenza degli sposi. Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni).
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione.

Tempo massimo di evasione dopo la presa in carico: 30 giorni.

Quanto costa

La richiesta è gratuita.

Accedi al servizio

L'ufficio provvederà ad informare sull'avanzamento della situazione

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Altre Informazioni
1) Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dall'affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta;
2) Per le persone divorziate, occorre presentare una copia integrale dell'atto del precedente matrimonio, con l'annotazione della sentenza di divorzio. Tale copia deve essere richiesta agli Uffici dello stato civile del Comune in cui è stato celebrato il precedente matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica;
3) La donna rimasta vedova o divorziata può sposarsi solo dopo che sono trascorsi 300 giorni dalla morte del marito o dal divorzio, salvo che quest'ultimo non sia stato pronunciato per separazione pluriennale o per impotenza del coniuge. La funzione di questo temporaneo divieto di nuove nozze è quella di evitare dubbi sulla paternità di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta. Il divieto viene a cessare con il parto o con l'interruzione di gravidanza. Qualora la donna non fosse incinta, può richiedere l'autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile;
4) I vedovi devono presentare la copia integrale dell'atto di morte del coniuge. Per ottenerla, occorre l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per Comune in cui si è verificato il decesso;
5) Il matrimonio, instaura, automaticamente il regime patrimoniale della cosiddetta "comunione dei beni" tranne se, al momento della celebrazione, si dichiara, innanzi all'ufficiale dello stato civile, di volere la "separazione dei beni". Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50%. Non rientrano in regime di comunione tutti i beni posseduti prima del matrimonio e tutti i beni dei quali si viene in possesso, anche dopo la celebrazione del matrimonio, per successione;
6) Nell'atto di matrimonio viene registrato anche l'eventuale riconoscimento dei figli naturali della coppia che si sposa. Dal giorno del matrimonio, per la legge italiana, questi diventano figli legittimi;
7) Dopo la celebrazione del matrimonio, si può richiedere all'ufficiale dello stato civile il libretto internazionale di famiglia;
8) Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio in un comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta, in carta legale, al Sindaco del comune dove sono state eseguite le pubblicazioni, specificando i motivi addotti a giustificazione del N.O. a contrarre matrimonio in altro Comune.

Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
3) Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
4) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Gestito da:

Ufficio Demografico

Via Martiri della Libertà, 10

Ufficio Demografico

Via Martiri della Libertà, 10

+39 014399430

demografici.cabellaligure@ruparpiemonte.it

pec: cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it

fax: 0143.919700

Argomenti:

Pagina aggiornata il 21/02/2025

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